Anche per TAR Puglia e TAR Veneto sussiste il diritto di accedere agli atti per ottenere le dichiarazioni dei redditi dell’ex coniuge

Anche per TAR Puglia e TAR Veneto sussiste il diritto di accedere agli atti per ottenere le dichiarazioni dei redditi dell’ex coniuge
28 Febbraio 2017: Anche per TAR Puglia e TAR Veneto sussiste il diritto di accedere agli atti per ottenere le dichiarazioni dei redditi dell’ex coniuge 28 Febbraio 2017

Anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio il coniuge ha diritto di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva, e non semplicemente ipotetica. Dopo TAR Sardegna, sent. n. 1090/2015 ( http://www.studiomiotto.com/e-ammissibile-listanza-di-accesso-agli-atti-per-ottenere-le-dichiarazioni-dei-redditi-dellex-coniuge/ ), a dirlo sono anche le recentissime TAR Puglia, sent. n. 94/2017 e TAR Veneto, sent. n. 61/2017. Protagoniste di entrambe le vicende due mogli, che si erano viste negare dall’Agenzia delle Entrate l’accesso,  ex art. 116 c.p.a., all’archivio dei rapporti finanziari relativi al coniuge, dal quale si stavano separando, con la motivazione che tali “comunicazioni” non costituissero “documento” ai sensi della normativa in materia di accesso. I Giudici amministrativi pugliese e veneto hanno accolto i ricorsi delle due mogli, affermando che nel concetto di documento amministrativo passibile di accesso, ex art. 22 l. 241/1990, siano ricompresi anche gli atti di natura privatistica, purché detenuti da una pubblica amministrazione per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali. Le sentenze hanno ribadito che rientrano in questa categoria anche le dichiarazioni dei redditi, che, pertanto, ben possono formare oggetto di accesso agli atti, poiché non contengono dati “sensibili” o “supersensibili”, per cui risulta senz’altro soddisfatto il presupposto di “prevalenza del diritto di accesso” sulla “riservatezza dei terzi”. A detta del TAR Puglia e TAR Veneto, il diritto di accesso agli atti amministrativi deve, infatti, prevalere sull’interesse alla riservatezza quando “l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante”, quale è stata ritenuta, nei casi specifici, la “tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa”.

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